Wikipedia: chiuso per comma
Da ieri pomeriggio qualsiasi voce si cerchi su Wikipedia italiana si viene reindirizzati a una pagina-comunicato in cui viene spiegata la singolare forma di protesta dell’Enciclopedia telematica, a cui hanno contribuito milioni di utenti in tutto il mondo e che, con le sue 800.000 voci, è usato da migliaia di persone ogni ora, contro il ⇨ comma 29 del Disegno di Legge C. 1415-C, che di fatto ne renderebbe impossibile l’attività.
Il comunicato di Wikipedia conclude:
Vogliamo poter continuare a mantenere un’enciclopedia libera e aperta a tutti. La nostra voce è anche la tua voce: Wikipedia è già neutrale, perché neutralizzarla?
⇨ Qui si può seguire l’interessante discussione della comunità di Wikipedia sulla situazione italiana.
La discussione sulla Legge C. 1415-C, sulla sua costituzionalità, è all’ordine del giorno della seduta odierna di Mercoledì 5 Ottobre 2011 della ⇨ Camera dei Deputati dalle ore 12.30:
ASSEMBLEA
L’ordine del giorno della seduta reca: alle ore 12,30 e ore 16 il seguito della discussione del disegno di legge (previo esame e votazione delle questioni pregiudiziali di costituzionalità e della questione pregiudiziale di merito presentate) : Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato). (C. 1415-C).
E’ possibile seguire la seduta in diretta dalle 12.30 da ⇨ Camera TV
Dal fascicolo ⇨ EMENDAMENTI, allegato alla seduta odierna, ecco le modifiche proposte al comma 29:
Al comma 29, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: giornali quotidiani e i periodici diffusi per via telematica, registrati ai sensi dell’articolo 5.
1. 966. Perina, Della Vedova, Rao.
Al comma 29, lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: , ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica,
Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«I siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, sono tenuti a pubblicare, entro 48 ore dalla richiesta, le dichiarazioni o le rettifiche attraverso la creazione, nella pagina principale, di un link appositamente dedicato, con accesso diretto e nel quale le medesime sono conservate, secondo l’ordine di pubblicazione, per un periodo non inferiore a 30 giorni.
Con deliberazione del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le caratteristiche grafiche, la metodologia di accesso e i criteri di visibilità rispetto alla notizia cui si riferiscono.»1. 976. Contento.
Al comma 29, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: , ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, con le seguenti: che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all’obbligo di registrazione di cui all’articolo 5.
Conseguentemente, al medesimo comma:
medesimo capoverso, medesima lettera, dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti: Per i siti informatici diversi da quelli previsti nel periodo precedente, il termine è di dieci giorni e decorre dal momento in cui vi è, per il soggetto che ha pubblicato il contenuto, il quale agisce anche in forma anonima, conoscibilità della richiesta di rettifica, che non è valida se inoltrata con mezzi per cui non sia possibile verificarne l’effettiva ricezione da parte del destinatario. Non possono essere oggetto di richiesta di rettifica quei contenuti che, per la loro natura, sono destinati ad un limitato numero di utenti, oppure che si qualificano in concreto quali commenti, corredi o accessori di un terzo contenuto principale. Qualora ragioni tecniche ostino alla pubblicazione di una nota in calce al contenuto oggetto della richiesta di rettifica, colui che lo ha pubblicato indica all’autore della richiesta il recapito di altro soggetto avente la disponibilità tecnica di procedervi, oppure pubblica la nota con la stessa visibilità e le stesse caratteristiche grafiche del contenuto a cui fa riferimento;lettera d):
sostituire le parole: siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, e sesto comma con le seguenti: contenuti diffusi sulla rete internet, e sesto comma;
sostituire le parole: siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, quinto e sesto comma con le seguenti: i contenuti diffusi sulla rete internet, quinto e sesto comma;lettera e), capoverso, sostituire le parole: o delle trasmissioni informatiche o telematiche, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, con le seguenti: o il soggetto che ha pubblicato i contenuti sulla rete internet;
dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
f) il sesto comma è sostituito dal seguente:
«La mancata o incompleta ottemperanza all’obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 7.500 a euro 12.500. Per i contenuti diffusi sulla rete internet, purché non siano gestiti dalla redazione di una testata registrata presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell’articolo 5 e purché la gestione del sito internet non costituisca attività imprenditoriale per il suo gestore o editore, la sanzione amministrativa va da euro 250 a euro 2.500. La sanzione va da euro 100 a euro 500 quando, se non si tratta di sito internet gestito dalla redazione di una testata registrata presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell’articolo 5, è indicato un valido indirizzo di posta elettronica certificata a cui trasmettere comunicazioni e richieste di rettifica».1. 950. Cassinelli, Palmieri, Scandroglio, Barbareschi.
Al comma 29, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: , ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all’obbligo di registrazione di cui all’articolo 5.
Conseguentemente, al medesimo comma:
lettera d), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: , ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all’obbligo di registrazione di cui all’articolo 5;
lettera e), capoverso, sostituire le parole: , ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: riconducibili a giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all’obbligo di registrazione di cui all’articolo 5.*1. 910. Zaccaria, Giulietti, Levi, Corsini, Colombo, Pollastrini, Concia, Laganà Fortugno, De Biasi.
Al comma 29, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: , ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all’obbligo di registrazione di cui all’articolo 5.
Conseguentemente, al medesimo comma:
lettera d), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: , ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all’obbligo di registrazione di cui all’articolo 5;
lettera e), capoverso, sostituire le parole: , ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: riconducibili a giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all’obbligo di registrazione di cui all’articolo 5.*1. 911. Rao, Ria, Tassone, Mantini, Enzo Carra.
Al comma 29, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: , ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all’obbligo di registrazione di cui all’articolo 5.
1. 948. Rao, Ria, Tassone, Mantini, Enzo Carra.Al comma 29, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: , ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica registrati come testate editoriali ai sensi di legge.
1. 990. Rao, Ria, Tassone, Mantini, Enzo Carra.Al comma 29, lettera a), capoverso, secondo periodo, dopo le parole: per via telematica aggiungere le seguenti: e soggetti all’obbligo di registrazione di cui all’articolo 5.
Conseguentemente, al medesimo comma:
lettera d), dopo le parole: per via telematica ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: e soggetti all’obbligo di registrazione di cui all’articolo 5;
lettera e), capoverso, dopo le parole: per via telematica aggiungere le seguenti: e soggetti all’obbligo di registrazione di cui all’articolo 5.
*1. 369. Di Pietro, Palomba.Al comma 29, lettera a), capoverso, secondo periodo, dopo le parole: per via telematica aggiungere le seguenti: e soggetti all’obbligo di registrazione di cui all’articolo 5.
Conseguentemente, al medesimo comma:
lettera d), dopo le parole: per via telematica ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: e soggetti all’obbligo di registrazione di cui all’articolo 5;
lettera e), capoverso, dopo le parole: per via telematica aggiungere le seguenti: e soggetti all’obbligo di registrazione di cui all’articolo 5.
*1. 912. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.Al comma 29, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
f) il sesto comma è sostituito dal seguente:
«La mancata o incompleta ottemperanza all’obbligo di rettifica è punita con la sanzione amministrativa da euro 2.500 a euro 5.000 per i contenuti pubblicati sulla rete informatica da parte di redazione di una testata giornalistica registrata presso la cancelleria del tribunale. Per i contenuti pubblicati sulla rete internet, purché non gestiti dalla redazione di una testata registrata presso la cancelleria del tribunale, ovvero per i contenuti che non sono stati rimossi dal relativo provider di servizi Internet (ISP), la sanzione amministrativa va da euro 500 a euro 2.500. Nel caso in cui il Garante per la protezione dei dati personali rigetti l’istanza di oscuramento, l’utente che l’ha promossa è punito con una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500».
I commenti a questo post sono chiusi
Il mio blog sarebbe tra i primi a cadere nel mirino di questa legge nazi-fascista, probabilmente anche i blog che ospita questo mio commento. Non amo Wikipedia, non amo l’informazione che si definisce “neutrale”. La stessa scelta della neutralità implica modalità selettive per le informazioni pubblicate, quindi mancanza di neutralità. Per dirla tutta, detesto cordialmente chi definisce se stesso o i propri prodotti, “neutrali”, “obiettivi”. Eppure lotterò anche per l diritto di Wikipedia ad esistere in piena autonomia e libertà.
GinoDi Costanzo
[ I sì sono stati 230 e 307 i no. Astenuti 63 deputati. Sulle pregiudiziali si è astenuto il Terzo polo. ]
Piccole dittature si definiscono.
Un regime putrefatto oltre ogni limite del possibile, ma sostenuto da una maggioranza che appare blindata unicamente per continuare a esistere e a mantenere i propri privilegi, promulga leggi e decreti che devastano lo stato sociale, il servizio pubblico, che rischiano di mandare in miseria una parte considerevole della popolazione; un regime che forse favorirà, o non impedirà, il fallimento di un intero paese, ora procede (con la fiducia?) a una nuova norma liberticida, molto grave, compresa in una norma più ampia che semplicemente impedisce alla magistratura di indagare sulle malefatte dei suoi califfi e sceicchi e capi tribali. Se una sinistra e un popolo intero non riescono a fermare un simile orrore, sono una sinistra e un popolo fallito, e la sventura pianterà sul loro capo chino il suo vessillo nero.
⇨ ADNKRONOS Intercettazioni, Bongiorno lascia. Pdl avanti con stop pubblicazioni
E chi se ne frega, se ha chiuso!
D’ora in poi le definiamo noi, le parole…
(io lo usavo per comodità
ma ho sempre il mio vocabolario a portata di mano).
è gravissimo, una situazione gravissima e pericolosa. questo clima mi angoscia.
Provo orrore con queste notizie. È terribile.
“tutele poste a salvaguardia della reputazione, dell’onore e dell’immagine di ognuno” uccidono quella che è l’unica fonte possibile di informazione per un popolo di ignoranti. troiate false le hanno sempre impartite anche le fonti più prestigiose del sapere. l’uomo è infame per natura e non ha mai avuto una buona reputazione, un onore, la sua immagine mi fa vomitare. cancellare wikipedia non cancellerà la vostra faccia di cazzo
la discussione della Legge prosegue oggi 6 ottobre dalle ore 10
da ⇨ http://webtv.camera.it/portal/portal/default/default
come è andata?
(devo ammettere che un pò mi manca la velocità di consultarla:-)
la facciamo ritornare?
abracadabra…:-))
aveva ragione Cartesio!
Penso, quindi sono.
:-)
1) L’oscuramento della Wikipedia italiana è un danno per il mio lavoro: ho un blog di commento sportivo, e quasi quotidianamente mi servo delle informazioni della Wikipedia (che è più corretta, più veloce negli aggiornamenti, in definitiva più utile di qualsiasi Treccani o enciclopedia accademica io abbia finora trovato).
Non pago per questo servizio, anche perché non sono nelle condizioni economiche di farlo. Tuttavia non perdo occasione di nominare pubblicamente la Wikipedia, di rilanciarne le pagine e i contenuti, di linkarla dove posso. Nell’epoca dell’open source e della condivisione privilegiata non di soldi bensì di lavoro – spero sia uno scambio equo.
2) Mi domando: che senso ha sospendere la visione delle pagine? I cattivi governanti d’Italia vogliono che io stia zitto, e io cosa faccio per protestare? me ne sto davvero zitto? Cioè faccio il loro gioco?
C’è qualcosa di evidentemente sbagliato, nello zittirsi volontariamente. Continuare a parlare, si deve.