IL CONTRATTO: lavori in corso
Ci auguriamo un dibattito serio e ragionato sul testo, aspettiamo commenti, dubbi, proposte di modifiche, aggiunte e integrazioni. Insomma, questo contratto standard realizzato dagli scrittori stessi, deve essere considerato come una piattaforma in potenza, aperta a suggerimenti e proposte che lo rendano finalmente un punto di riferimento tecnico e legale fruibile da tutti e tutte.
CONTRATTO Dl EDIZIONE
a cura di SCRITTORI IN CAUSA http://scrittorincausa.splinder.com
Alessandra Amitrano, Simona Baldanzi, Carolina Cutolo, Sergio Nazzaro
Editore …
e
Autore …
si conviene e si stipula quanto segue:
1. Oggetto del contratto
L’Autore, agendo per sé, eredi ed aventi causa, cede in esclusiva all’Editore, che accetta, tutti i diritti di pubblicazione e utilizzazione economica, a mezzo stampa o con ogni altro tipo di supporto e comunque in ogni forma e modo, originale e derivato, del romanzo (o saggio, o raccolta di racconti, ecc) dal titolo provvisorio … (di seguito per convenzione chiamata l’ “Opera”), senza limitazione spaziale alcuna. In particolare la cessione in esclusiva comprende in via esemplificativa e non esaustiva (non è obbligatorio concedere i diritti di stampa in tutte le sue forme e maniere, si può tranquillamente scegliere se e quali diritti cedere):
a. il diritto dell’Editore di pubblicare l’Opera, in volume, in edizione economica, in periodico, a dispense, in forma integrale o ridotta o condensata, ed in qualsiasi modo anche mediante licenza a terzi;
b. il diritto di tradurre o far tradurre l’Opera in qualsiasi altra lingua o dialetto.
c. il diritto di riprodurre, adatt,e, elaborare, in via diretta e/o indiretta, in formato e su supporto elettronico dell’Opera o di parti di essa, per la diffusione e distribuzione diretta o indiretta, anche tramite reti telematiche, in funzione della sua fruizione mediante dispositivi elettronici di scaricamento, visualizzazione e lettura quali e-book, Pc, palmari ecc;
d. i diritti di pre-pubblicazione (first serial), post-pubblicazione, “book-club”, antologici e “mass market”;
e. il diritto di elaborare ed adattare l’Opera, o parte della stessa, per la riduzione a fumetti, per la riduzione cinematografica, radiofonica, televisiva, teatrale, in cartoni animati, in opere multimediali o con ogni altro mezzo audiovisivo nel senso più ampio e con ogni mezzo oggi noto e di futura invenzione; o per la sua registrazione su supporti sonori e strumenti audiovisivi di ogni tipo, quali fra gli altri VHS, CD, CD-ROM, CD-I, DVD, supporti magnetici ed ogni altro strumento analogo o similare.
f. il diritto di diffondere, distribuire e commercializzare l’Opera con tali mezzi e con ogni altro mezzo oggi noto e di futura invenzione;
I diritti di cui al presente articolo sono fra loro indipendenti e l’esercizio di uno di essi non esclude l’esercizio esclusivo di ciascuno degli altri. (Come viene citato da alcuni editori, i diritti di pubblicazione non sono cumulativi, ma si cedono singolarmente).
2. Durata della cessione e tipo di contratto
Il presente accordo costituisce contratto di edizione a termine.
La cessione dei diritti elencati all’art. 1 ha la durata di 10 (dieci) anni (il diritto d’autore può essere ceduto per un massimo di 20 anni ma la legge non stabilisce un minimo di anni, quindi ogni autore può decidere la sua durata) decorrenti dalla data della consegna dell’Opera. Allo scadere del presente contratto, esso si rinnoverà tacitamente di anno in anno, a meno che una delle parti non dia disdetta per iscritto a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro i tre mesi precedenti ciascuna scadenza del contratto. Il contratto si intende risolto e l’Autore ritorna nel pieno godimento dei suoi diritti legati all’Opera nei casi specificati negli artt. 7, 10, 16 e 18.
Il numero minimo di esemplari da stamparsi per ogni edizione non sarà inferiore a … (numero da concordarsi tra autore ed editore). L’Editore è libero di distribuire le edizioni nel numero di ristampe che stimi conveniente, comunicandolo preventivamente e per iscritto con raccomandata A/R all’Autore.
3. Pacifico godimento dei diritti
L’Autore dichiara di essere l’unico autore ed esclusivo proprietario dell’Opera, di avere la piena disponibilità della stessa e tutte le facoltà necessarie a stipulare il presente contratto. L’Autore dichiara altresì di non avere ad altri ceduto alcuno dei diritti di utilizzazione economica e garantisce, per tutta la durata del presente contratto, il pacifico possesso e godimento dei diritti ceduti ivi compreso quello relativo al titolo dell’Opera; assicura che la pubblicazione dell’Opera non viola, né in tutto né in parte, diritti di terzi, né costituisce violazione di norme penali, manlevando l’Editore da tutti i danni e le spese che potessero derivargli in tal senso. L’Autore inoltre si impegna a prestare, a richiesta dell’Editore, la propria collaborazione e assistenza qualora il pacifico godimento dei diritti ceduti venisse turbato da parte di terzi e comunque a tenere indenne l’Editore dalle pretese o azioni di tali terzi.
4. Obblighi dell’Autore
L’Autore si impegna per tutta la durata del presente contratto a non pubblicare o far pubblicare né in proprio, né in collaborazione con altri, né in forma anonima, né sotto pseudonimo, né con il nome di congiunti, altra opera che abbia contenuto analogo all’Opera oggetto del presente contratto e che per tale carattere possa fare concorrenza alla stessa. Altresì l’Autore ha piena facoltà di pubblicare altri testi con altri editori senza nessun tipo di vincolo, non sussistendo l’esclusività con il presente contratto, ove non citato diversamente. L’Autore ha piena facoltà di trattare temi analoghi, ma di contenuto diverso con altri editori, salvo il patto di non concorrenza con l’Opera del presente contratto.
L’Autore si obbliga a porre l’Editore in condizione di assolvere speditamente, sia in Italia che all’estero, alle modalità che l’Editore stesso riterrà opportune per ottenere il riconoscimento dei diritti d’autore, o per rafforzarne la loro difesa.
5. Consegna dell’Opera
L’Autore si impegna a consegnare copia definitiva del dattiloscritto su supporto digitale, secondo le indicazioni ricevute dall’Editore e secondo i tempi dell’Autore, completo, corretto e pronto per la stampa entro …
Qualora l’Autore non consegnasse il dattiloscritto entro i termini fissati, l’Editore ha la facoltà di risolvere con effetto immediato il presente contratto con dichiarazione, inviata a mezzo di lettera raccomandata A/R, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa; in questo caso l’Editore ha diritto di recuperare tutte le somme eventualmente versate all’Autore come anticipo, salvo il riconoscimento dei danni.
Poiché il dattiloscritto non viene consegnato in originale, in caso di perdita o distruzione per colpa dell’Editore, questi è tenuto a rimborsare all’Autore solamente il costo materiale della copia. La copia del dattiloscritto rimane sempre e comunque di proprietà dell’Editore.
6. Correzione delle bozze e modificazioni
L’Autore si impegna a correggere le bozze con chiarezza e a restituirle entro … giorni (da concordare tra autore ed editore) dal ricevimento dell’Opera.
L’Autore ha diritto, a sua richiesta, ad una seconda revisione delle bozze che dovrà restituire con il “visto si stampi” entro … giorni (da concordare tra autore ed editore) dal ricevimento dell’Opera. Se l’Autore ometterà di restituire le prime o le seconde bozze entro i termini sopra indicati, l’Editore potrà pubblicare l’Opera nelle condizioni in cui è stata presentata dall’Autore ed accettata dall’Editore, dovendosi in tal caso ritenere sufficienti l’ordinaria revisione e la normale correzione delle bozze effettuata a cura dell’Editore.
7. Forma e termine della pubblicazione
L’Editore si impegna a pubblicare l’Opera entro il termine di … mesi (da concordare tra autore ed editore. Si consiglia tuttavia di concedere al massimo 12 mesi) dalla data di consegna della stessa.
Il termine potrà però essere prolungato in considerazione dei ritardi derivati da forza maggiore, o per omessa o ritardata restituzione delle bozze corrette da parte dell’Autore e in ogni altro caso in cui dovesse essere ritenuto opportuno, facendo preventivo avviso all’autore per mezzo di raccomandata A/R.
Nel caso in cui la pubblicazione avvenga oltre i termini stabiliti dal contratto e per motivi addebitabili esclusivamente all’Editore, questi è tenuto a corrispondere all’Autore una somma di indennizzo pari a euro … per ogni mese di ritardo fino alla pubblicazione effettiva o alla rescissione del contratto stesso da parte dell’Autore che, in caso di ritardo della pubblicazione per motivi imputabili esclusivamente all’Editore, ne ha facoltà e lo comunicherà all’Editore previa raccomandata A/R.
Resta inteso che l’eventuale anticipo previsto dal presente contratto verrà interamente corrisposto all’Autore anche in caso di cancellazione della pubblicazione dell’Opera.
All’Editore è riservata la scelta della forma di edizione, delle caratteristiche della stessa nonché le azioni di promozione connesse con la sua diffusione.
L’Editore si impegna a prestare la propria azione nella promozione dell’Opera.
L’Opera sarà riprodotta in conformità dell’originale e posta in vendita con indicazione del nome dell’Autore come per legge.
Il prezzo di vendita al pubblico è stabilito dall’Editore che lo può variare di volta in volta a seconda delle esigenze commerciali dovendo dare preventivo avviso all’Autore; l’Autore pertanto non rinuncia alle facoltà previste dall’art. 131 della legge 633/1941.
Delle variazioni del prezzo di vendita al pubblico verrà data comunicazione all’Autore in sede di rendiconto annuale.
8. Determinazione del compenso
Quale compenso per la cessione dei diritti di pubblicazione in volume, l’Editore corrisponderà all’Autore le seguenti percentuali calcolate sul prezzo di copertina al lordo dell’IVA delle copie effettivamente vendute:
8% sulle prime 5000 copie,
9% sulle copie da 5001 a 10000,
10% oltre le 10000 copie.
(Queste percentuali possono tuttavia aumentare in proporzione al potere contrattuale del singolo autore)
In ogni caso nulla è dovuto all’Autore per le copie distribuite come saggio, per servizi stampa o in qualsiasi modo date in omaggio per promuovere la diffusione dell’Opera, per le copie di cui all’art. 15, per le copie depositate a termini di legge e per le copie di scarto, copie tutte che vengono convenzionalmente fissate nella misura del 10% (dieci percento) delle copie finite di ogni edizione, per un massimo di 2000 copie, e del 3% (trepercento) per le ristampe, per un massimo di 500 copie, nonché per quelle che, per motivi dipendenti da deterioramenti fisici (copie difettose, rese dai librai ecc.), dovessero risultare invendibili, e che quindi verranno direttamente inviate al macero.
Per eventuali edizioni economiche o tascabili l’Editore corrisponderà all’Autore le seguenti percentuali calcolate sul prezzo di copertina al lordo dell’IVA sulle copie effettivamente vendute:
7% fino a 10000 copie,
8% da 10001 a 15000 copie,
8% da 15001 a 20000 copie,
9% oltre le 20000 copie.
(Queste percentuali possono tuttavia aumentare in proporzione al potere contrattuale del singolo autore)
Le percentuali sopra indicate riguardano unicamente l’ipotesi di commercializzazione dell’Opera in forma cartacea.
Nel caso di forniture particolari (escluse le copie vendute attraverso il canale delle librerie), con sconti eccezionali e comunque non inferiori al 45%, l’Editore corrisponderà la percentuale spettante all’Autore sui ricavi lordi.
9. Anticipo
Per anticipo si intende un compenso una tantum e a fondo perduto, e non una somma da detrarre dalle royalty che matureranno in seguito alle vendite dell’Opera.
A titolo di anticipo l’Editore corrisponderà all’Autore dell’Opera la somma di … euro (è l’unica somma che ti verrà sicuramente corrisposta sul tuo lavoro, pensaci molto bene), al lordo della ritenuta d’acconto (considera che dalla cifra lorda devi detrarre il 20%. Se invece hai meno di 35 anni, hai diritto a un trattamento fiscale agevolato, fallo presente all’editore), dietro presentazione di regolare documento fiscale, che verrà versata secondo i seguenti termini:
Euro … entro 30 giorni dalla consegna dell’Opera
Euro … entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’Opera
10. Rendiconto
Il rendiconto per il pagamento delle spettanze maturate sarà inviato all’Autore una volta all’anno entro la scadenza del … (indicare giorno e mese) e riguarderà le vendite effettuate nell’anno precedente, concluso al 31 dicembre. I compensi maturati saranno saldati dall’Editore a 30 (trenta) giorni dall’invio del rendiconto annuale all’Autore.
Nel caso in cui si verifichino ritardi di pagamento da parte dell’Editore, quest’ultimo è tenuto a pagare una mora del …% sulla somma dovuta, che scatta allo scadere dei 30 (trenta) giorni dall’invio del rendiconto all’Autore e si accumula per ogni mese di ritardo del suddetto pagamento.
In caso di ritardo sui pagamenti da parte dell’Editore, l’Autore ha facoltà di rescindere il contratto e lo comunicherà all’Editore previa raccomandata A/R.
I conteggi potranno essere successivamente rettificati, tenendo conto degli esemplari considerati come venduti che giungano come resi dai punti vendita. L’Editore è tenuto a inviare all’Autore copia dei rendiconti anche nell’eventualità in cui il saldo risulti negativo.
Resterà a carico dell’Autore il pagamento di qualsiasi imposta o tassa o tributo afferente i propri compensi.
L’Autore, ai fini del presente contratto dichiara di eleggere domicilio in … e, nel caso in cui lo stesso dovesse cambiare si impegna a rendere noto all’Editore il nuovo domicilio.
11. Bollini Siae
L’Editore si impegna a contrassegnare tutte le copie in vendita dell’Opera con bollini Siae, e ad inviare alla Siae copia del presente contratto di edizione. Una volta a conoscenza del presente contratto, la Siae invierà regolarmente un rendiconto periodico del numero di bollini venduti all’Editore e all’Autore, presso il suo domicilio (indicare nome, cognome e domicilio. Nonostante già sia stato citato l’indirizzo dell’autore, è importante indicarlo nuovamente in questa clausola) o inviandogli una email all’indirizzo nome@…
12. Ripartizione dei proventi derivanti da altre utilizzazioni
L’Editore corrisponderà all’Autore le percentuali di seguito indicate sui ricavi lordi percepiti per le licenze di utilizzo economico dell’Opera concesse a terzi. Questo nel caso in cui l’Autore decida di cedere all’Editore la facoltà di licenziare a terzi i diritti sull’Opera, in quanto è diritto dell’Autore stabilire quali diritti cedere all’Editore e quali invece mantenere per sé.
Per le licenze a terzi, le percentuali, da considerarsi al lordo dei ricavi, sono le seguenti:
a. diritti di pubblicazione integrale o ridotta dell’Opera in lingua straniera da parte di altri editori: 50% su tutti gli anticipi o le royalties;
b. diritti esclusivi di riprodurre, adattare, elaborare, in via diretta e/o indiretta, in formato e su supporto elettronico dell’Opera o di parti di essa, per la diffusione e distribuzione diretta o indiretta, anche tramite reti telematiche, in funzione della sua fruizione mediante dispositivi elettronici di scaricamento, visualizzazione e lettura quali e-book, Pc, palmari, ecc: 70%;
c. diritti esclusivi di pre-pubblicazione (first serial), post-pubblicazione, “book-club”, antologizzazione e “mass market” (pubblicazione dell’intera Opera o di parti separate su, ovvero allegata a periodici, fascicoli, riviste o quotidiani ecc.): 50%;
d. diritti esclusivi di utilizzazione dipendenti dall’eventuale elaborazione ed adattamento dell’Opera per il suo sfruttamento radiofonico, cinematografico, televisivo, e teatrale o con ogni altro mezzo audiovisivo nel senso più ampio e con ogni mezzo oggi noto e di futura invenzione; o per la sua registrazione su supporti sonori e strumenti audiovisivi di ogni tipo, quali fra gli altri VHS, CD, CD-ROM, CD-I, DVD, supporti magnetici ed ogni altro strumento analogo o similare: 50%;
e. diritti di ristampa e di distribuzione, in edizione economica o tascabile da parte di altro editore: 50%.
I compensi spettanti in virtù del presente articolo verranno rendicontati e corrisposti all’Autore con gli stessi termini e modalità previsti all’art. 10.
L’Editore ha l’obbligo, nel caso di cessione di diritti a terzi per una o più delle modalità sopra citate, di fornire all’Autore copia del contratto di cessione di diritti tra l’Editore e l’acquirente (questa documentazione servirà all’Autore per verificare l’importo reale su cui verranno in seguito stilati i rendiconti e calcolate le percentuali da corrispondergli).
13. Carattere dei compensi
I compensi spettanti all’Autore sulla base del presente contratto sono da considerarsi a tutti i fini di legge, sia dal punto di vista fiscale che da quello sostanziale, quali corrispettivi di cessione di diritto d’autore.
14. Gratuita pubblicazione di brani dell’Opera
L’Editore può pubblicare o permettere ad altri di pubblicare, senza dovere alcun compenso all’Autore, brani dell’Opera, ritenuti opportuni nell’interesse della diffusione dell’Opera stessa.
15. Copie giustificative e copie omaggio
A pubblicazione avvenuta, l’Autore riceverà gratuitamente dall’Editore n. … copie della prima edizione dell’Opera, n. … copie delle edizioni successive e n. … copie delle ristampe (sul numero di copie regolarsi a seconda del proprio potere contrattuale e delle possibilità dell’editore). L’Autore avrà inoltre diritto di acquistare, per uso personale e non commerciale, copie con lo sconto del 50%. Al momento dell’uscita dell’Opera, l’Editore comunicherà all’Autore il numero delle copie stampate nella prima edizione e il numero delle copie previste come omaggio.
16. Edizioni successive
Poiché il presente contratto prevede anche la possibilità di più edizioni, l’Editore avviserà l’Autore 3 (tre) mesi prima di procedere a una nuova edizione, per permettere all’Autore di apporre eventuali modifiche all’Opera. L’Autore è tenuto a far conoscere nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della dichiarazione se intende o no valersi della facoltà di apportare modifiche all’Opera ai sensi dell’art. 129 della legge 633/1941.
La pubblicazione dell’Opera in edizione economica o tascabile potrà avvenire non prima di 12 (dodici) mesi dalla pubblicazione della prima edizione. (Questa formula è una garanzia per l’autore e la sua Opera. L’edizione economica è una sorta di prolungamento della vita dell’Opera, ma se avviene troppo a ridosso della prima edizione può servire all’editore per pagare royalty più basse).
Inoltre l’Autore si impegna ad apportare alle nuove edizioni dell’Opera modifiche o aggiunte ove ciò sia ritenuto dall’Editore necessario od opportuno, senza diritto per tali aggiornamenti ad altro compenso oltre a quello fissato all’art. 8, a meno che l’aggiornamento richiesto dall’Editore non sia tale da richiedere un ulteriore eventuale e congruo compenso aggiuntivo da corrispondere all’Autore.
Qualora l’Editore dichiarasse di non voler procedere a una nuova edizione o ristampa, l’Autore potrà, previa comunicazione raccomandata A/R all’Editore, recedere dal presente contratto e rientrare nella piena e totale disponibilità dell’Opera, senza diritto a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o compenso a qualsiasi titolo.
17. Macero parziale e ritiro dal commercio di vecchie edizioni
Ove l’andamento delle vendite dell’Opera fosse tale da far ritenere all’Editore che le giacenze di magazzino eccedano il normale fabbisogno delle librerie, l’Editore potrà procedere all’invio al macero solo previa comunicazione all’Autore che può scegliere di acquistare le copie a prezzo ridotto e concordato. Prima di procedere alla pubblicazione di una nuova edizione dell’Opera, l’Editore potrà ritirare dal commercio la precedente edizione sempre previo avviso all’Autore e inviarla al macero senza che ciò comporti l’estinzione del contratto ai sensi degli artt. 133 e 134 della legge 633/1941.
Dell’avvenuto macero ai termini della clausola precedente verrà data comunicazione all’Autore nel relativo rendiconto annuale, allegando copia del documento che attesti il via al macero, indicante il numero delle copie distrutte.
Nessun compenso è dovuto all’Autore per le copie inviate al macero ai sensi del presente articolo.
18. Vendita sottoprezzo o al macero
Qualora, trascorsi due anni dalla prima edizione, l’Editore giudicasse l’Opera difficilmente commerciabile, egli potrà:
a) vendere gli esemplari al pubblico a prezzo di rimanenza, cioè con lo sconto del 70% e più sul prezzo di copertina; in questo caso all’Autore verrà corrisposta sul ricavo effettivo della vendita la percentuale spettante ai sensi dell’art. 8 relativa all’edizione tascabile;
b) mandare gli esemplari al macero dopo aver chiesto all’Autore di acquistarli allo stesso prezzo; l’Editore avrà diritto di provvedervi in caso di mancata risposta al riguardo da parte dell’Autore entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione; in tal caso nulla è dovuto all’Autore. Anche in questo caso l’Editore deve dare comunicazione all’Autore previa raccomandata A/R.
Nel caso di vendita sottoprezzo, invio al macero e fuori catalogo, il contratto si intende risolto e l’Autore ritorna nel pieno godimento dei suoi diritti.
19. Vendita delle copie dopo la scadenza del contratto
Dopo la scadenza del contratto e anche in caso di sua anticipata risoluzione, l’Editore avrà la facoltà di continuare, fino ad esaurimento dell’Opera, la vendita delle copie stampate prima della risoluzione del contratto corrispondendo all’Autore il compenso nella misura convenuta.
20. Copie perite accidentalmente
In caso d’incendio, inondazione, allagamento o in ogni caso accidentale o di forza maggiore che causasse il deterioramento, la distruzione o il perimento di tutte o di parte delle copie in giacenza, l’Editore non sarà ritenuto responsabile delle copie deteriorate, distrutte o perite e quindi egli non dovrà all’Autore alcun diritto né alcuna indennità relativa a tali copie. In questo caso l’Editore è tenuto a fornire prova documentata dell’avvenuto incidente che ha causato il danneggiamento delle copie dell’Opera.
21. Diritto di opzione
L’Autore non concede all’Editore un diritto di opzione ai sensi dell’art. 1331 cod. civ. per le sue prossime opere. (L’alternativa a questa clausola è eliminarla completamente dal contratto. In tal caso, nessuna opzione è dovuta dall’autore all’editore).
22. Trasferimento dei diritti
L’Editore ha il diritto di trasferire a terzi tutti, o solo alcuni, dei diritti, anche secondari, a lui ceduti con il presente contratto sia per il territorio italiano che per tutto il resto del mondo.
23. Forma delle modifiche
Ogni eventuale modifica del contenuto del presente contratto sarà valida e operante solo se fatta in forma scritta e congiunta tra Autore ed Editore.
24. Efficacia delle cessioni a terzi
In caso di scioglimento o risoluzione del presente contratto, per qualsiasi motivo esso avvenga, ogni pattuizione fatta dall’Editore con terzi rimarrà valida ed efficace. In caso, però, di risoluzione del contratto per ragioni imputabili all’Editore, i cessionari o licenziatari dei diritti secondari sull’Opera dovranno provvedere a rendicontare e a versare direttamente all’Autore quanto dovuto in base al contratto di concessione o licenza.
25. Autorità giudiziaria competente
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto valgono le leggi e le consuetudini vigenti. Unico competente per ogni eventuale controversia derivante dall’interpretazione, esecuzione e cessazione per qualsiasi motivo del presente contratto sarà il Foro della città di … (solitamente l’editore sceglie il Foro della propria città. In caso l’autore risieda in una città diversa da quella dell’editore, può richiedere di stabilire per contratto il Foro competente della propria città di residenza. Questo faciliterebbe l’autore in caso di future controversie: trovare un buon avvocato esperto in questioni editoriali nella propria città può semplificare molto le procedure legali per l’autore), con esclusione di ogni altro Foro, alternativo o concorrente.
Fatto in due originali in, il …
L’Autore L’Editore
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Dopo attenta lettura, vengono espressamente approvati ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e segg. C.c.: l’art. 2 (durata della cessione), l’art. 3 (pacifico godimento dei diritti), l’art. 5 (consegna dell’Opera), l’art. 7 (rinuncia al preventivo avviso della modifica del prezzo di vendita al pubblico), l’art. 11 (ripartizione dei compensi per i diritti secondari), l’art. 15 (edizioni successive), l’art. 16 (macero parziale e ritiro dal commercio di vecchie edizioni), l’art. 17 (vendita sottoprezzo o al macero), l’art. 18 (vendita delle copie dopo la scadenza del contratto), l’art. 20 (diritto di opzione) e l’art. 25 (autorità giudiziaria competente).
L’Autore L’Editore
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Mi pare che il punto 1 ceda ogni diritto all’editore senza contare le limitazioni successive, è quindi svantaggioso per l’autore o mal scritto:
In particolare si cedono i diritti di sfruttamento digitale, cosa che è assai imprudente adesso.
Jan, sono d’accordo, il contratto infatti l’abbiamo pubblicato come un “lavoro in corso”, ci sono diversi punti da rivedere, e lo stiamo facendo. per questo abbiamo chiesto l’attiva partecipazione attraverso i commenti al blog di scrittori in causa. ci sono arrivati molti feedback, soprattutto via mail, e presto lo ripubblichiamo.
in particolare, tutti i diritti secondari saranno messi come oggetto di contratto a parte oppure, nel caso in cui decidessimo di lasciarli nel contratto generale, saranno oggetto di modifica. per i digitali soprattutto, abbiamo rettificato con una clausola che prevede la loro cessione per due anni.
Alessandra, infatti è in quest’ottica che ho commentato. Secondo me un testo legale deve essere scorrevole anche in italiano.
scorrevole, più che scorrevole diciamo più accessibie linguisticamente, sono d’accordo.
grazie ancora
Jan, se ti vengono in mente altre cose, ti dispiacerebbe segnalarcele direttamente nei commenti al post nel blog, qui: http://scrittorincausa.splinder.com/post/24330398#comment
Grazie!