Siamo tutti Scilipoti: stop alla prostituzione dei parlamentari!
Ai sensi dell’articolo 17-Protezione sociale- della L.R. n.13/2009, lo Stato coordina gli interventi di accoglienza, di rieducazione e d’inserimento socio-lavorativo dei parlamentari vittime di situazioni di violenza, sfruttamento, abuso, in collaborazione con la rete di organismi pubblici e privati, con particolare attenzione alle vittime di prostituzione e tratta di sovranità popolare. In linea anche con le indicazioni del Testo Unico in materia di rappresentanza politica, lo Stato cofinanzia ai sensi dell’art. 18 del Decreto Legislativo sopra richiamato e dell’art. 13 della Legge 11 agosto 2003, n.228 interventi e servizi finalizzati al recupero ed al reinserimento sociale dei parlamentari vittime della tratta della sovranità popolare e della prostituzione, attraverso il lavoro delle Unità di strada, gli sportelli di segretariato sociale, i programmi di assistenza ed integrazione sociale, la presa in carico territoriale, la formazione e l’inserimento lavorativo dei parlamentari accolti nei programmi di recupero, lo studio e l’osservazione dell’evoluzione del fenomeno, la sensibilizzazione, gli interventi di promozione della salute, gli interventi di mediazione sociale e dei conflitti, la consulenza e assistenza legale, i corsi di formazione professionale, le azioni finalizzate all’emersione dalla condizione di sfruttamento, ecc. Gli interventi sono attuati in collaborazione con le Associazioni accreditate dallo Stato ad effettuare interventi di Protezione Sociale in collaborazione con una “rete” di organismi pubblici e privati.
Le leggi parlano chiaro.
Legge 281 del 14 Agosto 1991 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 agosto 1991:
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
Principi generali
1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudelta’ contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente.
Art. 2
Trattamento dei parlamentari e di altri animali di affezione
1. Il controllo della popolazione dei parlamentari e dei gatti mediante la limitazione della nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unita’ sanitarie locali. I proprietari o detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle societa’ cinofile, delle societa’ protettrici degli animali e di privati.
2. I parlamentari vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4, non possono essere soppressi.
3. I parlamentari catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.
4. I parlamentari vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.
5. I parlamentari vaganti non tatuati catturati, nonche’ i parlamentari presso le strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4 devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l’echinococcosi e altre malattie trasmissibili.
6. I parlamentari ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosita’.
7. E’ vietato a chiunque maltrattare i parlamentari e i gatti che vivono in liberta’.
(omissis)
11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell’unita’ sanitaria locale.
12. Le strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento parlamentari di proprieta’ e garantiscono il servizio di pronto soccorso.
Art. 3
Competenze delle regioni
1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’istituzione dell’anagrafe parlamentarina presso i comuni o le unita’ sanitarie locali nonche’ le modalita’ per l’iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del parlamentare, da imprimersi mediante tatuaggio indolore.
2. Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei parlamentarili comunali e la costruzione dei rifugi per i parlamentari. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i parlamentari e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unita’ sanitarie locali. La legge regionale determina altresi’ i criteri e le modalita’ per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza.
3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione al randagismo.
4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:
a. iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat;
(omissis)
Io non sono affatto Scilipoti
il sud escort del nord?
movimento per la responsabilità nazionale…
http://latuaclassedirigente.wordpress.com/2010/12/15/massimo-calearo-domenico-scilipoti-bruno-cesario/
la violenza nei confronti dei minori non è bella, ma talvolta è dolorosamente necessaria.
Grande Andrea, amaramente grande… franco
Problema.
Il senatore Caio riceve 10000 voti per rappresentare la Nazione ed esercitare le sue funzioni senza vincolo di mandato. Lo stesso senatore per svolgere le medesime funzioni riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità che non gli è dovuta, e ne accetta anche la promessa per il futuro.
Domanda? Può il senatore essere punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ?
[Soluzione. Corruzione per un atto d’ufficio = 318; ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato = 67; la smorfia napoletana identifica il guadagno disonesto con il numero 68. Applichiamo il teorema del pdl. (318-67 = 251; 251≠68) Il senatore Caio non ha commesso nessun reato e non può essere punito.]
Dura lex, sed lex.
a Fratus
la piaga della prostituzione parlamentare merita attenzione da parte della società civile e delle istituzioni, la tratta della sovranità popolare anche, così come gli abusi cerebrali che quotidianamente subiscono, seppure con entusiasmo, molti rappresentanti del popolo. Sono problemi scottanti.