Quando la “razza” conta?

(Prima puntata qui, seconda puntata qui. A. I.)

Fra pratiche discriminatorie e trattamenti eguaglianti

di Costanza Margiotta

1. A partire da una storia di stereotipi e pregiudizi

 

Vorrei iniziare questo contributo narrando una storia di varia umanità, diversa da quella inserita nell’intervento di Mauro Barberis al Forum «Legge, “razza” e diritti. A partire dalla Critical Race Theory», curato da Thomas Casadei e Lucia Re per «Jura gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale» (1). Si tratta sempre di esperienze vissute sui mezzi pubblici o piuttosto semi-pubblici precisamente su un treno in transito per la stazione di Bologna, nei giorni successivi al ritrovamento del corpo del piccolo Tommaso Onofri nei pressi di Parma. Al momento dell’ingresso in stazione una ragazza bianca, davanti alla porta del treno, dove si trovava anche il controllore, inizia ad agitarsi chiedendo se qualcuno avesse visto la sua valigia lasciata incustodita proprio in quella parte del vagone. La reazione immediata del controllore bianco è quella di fare notare alla ragazza come credesse possibile ritrovare una valigia lasciata incustodita in un treno frequentato da «negri». Malauguratamente per il controllore davanti alla porta di quel treno non mi trovavo solo io, ma anche una ragazza nera, la quale non aspettò un secondo per far notare al controllore che la sua era una affermazione profondamente razzista: gli chiedeva insomma come facesse a dare per scontato che dovesse essere stato per forza qualcuno di colore a rubare la valigia.

 

A quel punto mi sono intromessa facendo notare al controllore come non più di una trentina di anni fa lo stesso controllore che dimostrava una sessantina d’anni avrebbe immediatamente incolpato per la scomparsa di una valigia i meridionali i «terroni» come oggi incolpava i «negri», e come, quindi, egli ragionasse per stereotipi e pregiudizi (2). La vivacità della conversazione cresceva mano a mano che la ragazza nera cercava di indurre il controllore ad ammettere il suo pregiudizio, facendogli anche notare come ad ammazzare Tommaso Onofri non fossero stati dei «negri» ma dei suoi connazionali: come insomma uno dei delitti più efferati degli ultimi anni niente di paragonabile al furto di una valigia, o di un portafoglio fosse da imputare a italiani. Il controllore in difficoltà, anche perché il treno non si decideva, come quasi sempre, a entrare in stazione, ma rimaneva fermo al suo ingresso, iniziò a scusarsi con la ragazza dicendo che non avrebbe voluto dire «negri» ma «marocchini» o anche «albanesi», riconoscendo di essersi espresso male (sic). Per buona sorte del controllore il treno arrivò in stazione, dove, finendo di insultarlo, scendemmo la ragazza nera e io.

 

Certo Mauro Barberis potrebbe dire che l’errore è quello iniziale della ragazza bianca che, lasciando la valigia incustodita in un treno frequentato da «negri», non si sarebbe fatta mettere in guardia dal pregiudizio: in questo caso non avrebbe tenuto presente che insomma «la razza conta». Lasciamo perdere la ragazza bianca che fortunatamente risulterebbe priva di pregiudizi e torniamo al nostro controllore bianco, il quale inconsciamente ha già reso operativo e introiettato il modello del racial profiling, ancora non esplicitamente importato da noi, e allo stesso tempo ha messo in luce la concretezza della razza quando viene usata per stigmatizzare, rilevando, peraltro, come l’identità razziale sia un fattore relazionale. Il nostro controllore avrebbe applicato alla lettera il racial profiling: egli ha, infatti, usato la razza come indicatore di pericolosità per valutare l’azione di quel qualcuno che si è portato via la valigia della ragazza senza pregiudizi e ha messo in relazione l’appartenenza razziale con la propensione al crimine. In questo modo il controllore non ha fatto che perpetuare lo stereotipo secondo cui le minoranze presenti nel nostro paese sono più propense al crimine di quanto non lo sia la maggioranza «nazionale», per cui esse meriterebbero una ancor maggiore e «particolare» attenzione da parte delle forze di polizia. Le razze andrebbero quindi prese sul serio da parte delle forze dell’ordine, e controllate preventivamente e in ogni caso onde evitare spiacevoli sorprese per «vecchiette» con pregiudizi o «giovinette» senza pregiudizi.

 

 

2. La razza tra affirmative action e racial profiling

 

Spostiamoci dall’Italia all’altra sponda dell’Atlantico, negli Stati Uniti, dove il racial profiling non è solo una moda seguita dai controllori di biglietti ferroviari ma è una vera e propria policy disciplinata in alcuni Stati della Federazione (3). D’altra parte come faceva notare W.E.B. Du Bois in Black Reconstruction (1935) il problema della democrazia tocca tutte le razze e tutte le nazioni (4). In questo paese la razza conta davvero anche fra le forze dell’ordine, ma conta anche per le politiche di azione affermativa (affirmative action), che da noi non decollano. La rilevanza del concetto di razza nel discorso giuridico statunitense ha quindi natura ambivalente: da un lato, infatti, la razza «rileva» per quel che riguarda la sicurezza del paese, di conseguenza la razza non bianca è in questo caso ipostatizzata in negativo. Il colore – a cui, come mettono bene in luce gli studi delle Critical Race Theories, non appartiene quello bianco che viene automaticamente escluso dalla tavola dei colori – assume il suo senso in relazione alla pericolosità sociale, alla criminalità. Dall’altro, invece, la razza conta in positivo per quel che concerne il trattamento «diverso» per le minoranze discriminate per ragioni razziali, ovvero il colore in questo caso assume il suo senso in relazione alla compensazione, alla rivendicazione, cioè, di un riconoscimento di alcuni diritti «speciali» per alcune classi di soggetti che rivendicano la propria differenza come un aspetto per ottenere l’uguaglianza; esso assume il suo senso, quindi, come valore emancipativo in un contesto di subordinazione razziale. In entrambi i casi, dunque, «la razza conta».

 

Nel primo caso essa, però, sembra rilevare in maniera profondamente ingiusta, poiché, non basandosi il ragionevole sospetto sul mero comportamento individuale, il racial profiling appare assolutamente discriminatorio, nel senso che discrimina senza ragioni valide per trattare in modo «diverso» gli eguali, trattando cioè gli appartenenti a classi subordinate in modo peggiore di quelli appartenenti alle classi socio-economicamente avvantaggiate. In questo caso le persone trattate in modo diverso non diventerebbero certo uguali, non si tratterebbe quindi di un trattamento eguagliante (5). Nel secondo caso, invece, la razza sembra contare in modo giusto, perché l’affirmative action discrimina in favore delle classi subordinate e a scapito dei soggetti in posizione di potere socio-economico. Pertanto le persone trattate in modo diverso diventerebbero uguali e quindi saremmo di fronte a un trattamento eguagliante in favore dei gruppi che sono stati ingiustamente subordinati dalla stratificazione razziale (6).

 

Ma questa spiegazione può prestare il fianco a immediate critiche non solo per il problematico superamento da parte di entrambe le posizioni dell’individualismo metodologico o per la tensione fra egualitarismo e differenzialismo non a caso le due posizioni divergenti, quella c.d. liberal e quella conservatrice, riguardo alle due policies hanno buon gioco a darsi reciprocamente addosso (7). Ovvero hanno buon gioco i conservatori a sostenere come il racial profiling sia giusto dal momento che tratta in modo diverso alcune categorie di soggetti in favore della sicurezza di tutti (8), in favore di un c.d. «bene comune» o di un «fine sociale benefico», potrebbe dire Dworkin – questo in nome di una presunta relazione fra colore e propensione al crimine, mentre le affirmative actions discriminerebbero i più meritevoli in favore di categorie specifiche di persone, i cui meriti non avrebbero alcun ruolo al momento della selezione, ad esempio per l’ingresso in istituzioni universitarie, visto che tale selezione avviene sulla base di appartenenze identitarie (razza, genere, ecc.).

 

Il problema che si pone allora è se e perché la razza debba assumere rilievo solo in uno dei due contesti e non nell’altro: dal punto di vista dei liberal o dei conservatori, e dal punto di vista strettamente giuridico, bisognerebbe ammettere che la razza o «rileva» sempre o non «rileva» mai. Su questa base la razza dovrebbe contare in entrambe le situazioni: nel caso dei controlli da parte delle forze dell’ordine in base al profilo razziale, come nel caso della selezione per le università in base alle appartenenze razziali, oppure non contare in nessuno dei due contesti.

 

Varrebbe allora la pena di concentrarsi sulle forme di perpetuazione della discriminazione, valutando quale delle due policies, quale dei due «rimedi» basati sulla razza, ne rappresenti una forma e rafforzi gli stereotipi e i pregiudizi riguardo alle minoranze marginalizzate presenti nel paese e quale, al contrario, riduca la discriminazione. In altri termini se l’obiettivo è quello, quanto meno, di contenere, se non di eliminare, il razzismo, va stabilito quando e se sia utile partire dalla «classificazione» razziale. Gramscianamente, si potrebbe parlare della capacità che hanno le politiche basate sulla classificazione razziale di incidere nel campo del «senso comune», quando Gramsci non conferisce a questa espressione un connotato completamente negativo, quando non è considerato solo un «nemico da battere». Se si assume che il razzismo segna profondamente il «senso comune» nelle società odierne, cioè «la concezione del mondo» più diffusa se non l’ideologia spesso implicita di un gruppo sociale, vale l’auspicio gramsciano di instaurazione con esso di un rapporto dialettico e maieutico perché venga trasformato, fino alla produzione di un «nuovo senso comune». La possibilità di promuovere e pervenire a un nuovo senso comune passa inizialmente attraverso la capacità di far penetrare la critica dell’esistente a livello popolare – senza cadere nelle tentazioni populiste avrebbe detto lo stesso Gramsci – svolgendo un lavoro «educativo-formativo» attraverso una linea di azione politica che, spostando i rapporti di forza, trasformi la più diffusa «concezione del mondo» (9). È partendo dalle contraddizione materiali, tenendo conto del senso comune, che è possibile intervenire sul «razzismo» che caratterizza le società.

 

Per quanto riguarda il racial profiling, mi sembra evidente che l’uso che viene fatto del concetto di razza non fa che intensificare l’oppressione razziale, rinforzando peraltro il pregiudizio sociale che lega il colore della pelle alla propensione al crimine. In questo modo non si riduce certo ma si dà vigore a quello che è stato definito, da uno dei maggiori protagonisti della CRT, il «normale razzismo» che caratterizza la società statunitense (10).

 

Per quanto riguarda invece i programmi di azione affermativa, la classificazione razziale sembra elevare, o migliorare, la condizione delle minoranze, offrendo loro adeguate opportunità per ridurre la disparità di opportunità che caratterizza il sistema meritocratico, riducendo il «normale razzismo». Se la «cecità al colore» aveva reso tutti formalmente uguali (11), la realtà dei fatti, prima dell’applicazione dei programmi di azione affermativa, dimostra la disparità delle opportunità, l’ineguaglianza di fatto fra categorie di persone: ed è proprio la tensione fra lo status di eguaglianza e le concrete disuguaglianze, che ancora strutturano la società statunitense, a spiegare la lotta per i diritti speciali da parte delle minoranze marginalizzate, la richiesta, cioè, del riconoscimento di programmi di azione affermativa. Tale richiesta non ha fatto che mettere in evidenza l’inadeguatezza dell’uguaglianza formale garantita dal principio di cecità giuridica rispetto al colore, rendendo quindi possibile un certo cambiamento sociale all’interno della società statunitense. La cecità al colore si rivelerebbe, quindi, come una delle espressioni giuridiche del potere razzista, volto a mantenere il predominio razziale dei bianchi; dal canto loro le azioni affermative si fondano sulla presa d’atto della disparità di potere esistente fra la maggioranza e le minoranze razziali nella società americana.

 

La rivelazione del rimosso negli ordinamenti e nelle coscienze statunitensi – l’appartenenza razziale alla bianchezza come privilegio ratificato dal diritto e come presupposto per la piena cittadinanza – da parte dei sostenitori delle azioni affermative permette alle società segnate da fenomeni di marginalizzazione delle minoranze, di non sottovalutare il potere che le istituzioni, giuridiche e politiche, hanno di porre le basi per realtà discriminatorie.

 

 

3. Dai Critical Legal Studies alla Critical Race Theory

 

Quel che bisogna chiedersi a questo punto è se e quanto il riconoscimento di diritti speciali, quali appunto le politiche di azione affermativa, renda liberi dall’essere designati e subordinati in base al colore della pelle e se tale riconoscimento implichi una reale emancipazione politica per le e una reale trasformazione della condizione di minoranze razzialmente oppresse. In proposito è utile ricordare che fra le teorie c.d. «postmoderne» l’unica ad aver sostenuto che i diritti non possono svolgere quel ruolo importante, come strumento di contestazione dell’ordine esistente, che normalmente viene loro attribuito, è quella dei Critical Legal Studies. Le logiche stesse della forma giuridica non sarebbero, secondo questi autori, mai realmente forzate dalla materiale rivendicazione dei diritti; piuttosto la coscienza giuridica, e con essa la retorica dei diritti, indurrebbero le persone ad accettare la propria subordinazione oppressiva, impedendo ogni reale progresso delle forze sociali progressiste e facendo perdere di vista agli individui i loro reali obiettivi. Qualsiasi riforma giuridica, anche quelle in cui la razza verrebbe a contare in positivo, risulterebbe quindi funzionale al mascheramento e alla perdurante legittimazione dell’ineguaglianza razziale, non essendo in grado di produrre una ristrutturazione sociale profonda e di mettere in discussione la legittimità dell’ordine sociale esistente. Come ha osservato Crenshaw, esponente della Critical Race Theory, questi studi «rappresentano il diritto come una serie di costrutti ideologici che operano per sostenere gli assetti sociali esistenti, convincendo il popolo che lo status quo è sia inevitabile, sia sostanzialmente equo» (12).

 

Ai Critical Legal Studies hanno mosso le loro critiche proprio i teorici della Critical Race Theory, denunciando anch’essi la «politica dei diritti» messa in atto negli Stati Uniti ma tramite, e non contro, il linguaggio e la cultura dei diritti. Le obiezioni dei teorici critici della razza agli studi critici del diritto sono state, infatti, rivolte agli effetti che questi ultimi studi potrebbero avere su chi, nella società statunitense, si trova razzialmente discriminato, sulle persone che, private della coscienza dei propri diritti, resterebbero del tutto disarmate di fronte alla supremazia bianca (13). I primi, a differenza dei secondi, riconoscerebbero ai diritti un persistente valore trasformativo ed emancipativo in contesti di subordinazione razziale e considererebbero la retorica dei diritti come elemento della lotta antirazzista (14). La razza può dunque «contare» come valore emancipativo, e in questo senso va considerato il potenziale di circostanza che offrono la politica e il diritto per un’azione critica dall’interno, per un «sovversivismo dell’immanenza», che porti ad attuare attività concrete per garantire identiche opportunità di partenza per una piena cittadinanza (15). La promozione del cambiamente giuridico e sociale si otterrebbe quindi attraverso un richiamo militante al diritto, dall’interno della società stessa.

 

 

4. L’«intersezione» tra race and gender

 

Se le diverse forme di affirmative action hanno il vantaggio di permettere a gruppi subordinati razzialmente di godere dei benefici di una attenzione particolare alle specifiche condizioni di subordinazione, non va, però, sottovalutato il rischio che questi stessi gruppi divengano oggetto di tutela e non reali soggetti di diritto e che necessitino quindi di protezione, non di eguaglianza. Tali forme rischiano inoltre di favorire la tendenza a rinchiudere le differenze e le identità in contenitori culturali preconfezionati, mentre i diritti che implicano una qualche specificazione della sofferenza, dell’ingiustizia e dell’ineguaglianza ad esempio delle minoranze razziali finiscono per lasciare questi soggetti nelle stesse identità definite dalla loro subordinazione, e raramente, invece, riescono ad articolare e affrontare le condizioni che producono e aggravano tale subordinazione. Come ha messo in evidenza lo stesso Gotanda, la razza non può mai essere esaustivamente descritta e compresa in termini giuridici. Non sembra infatti agevole riconoscere le molteplici dimensioni della razza e fare in modo che i differenti aspetti siano presi in considerazione da giudici e legislatori.

 

La dimensione regolativa dei diritti basati sull’identità – che pretendono, ad esempio, nel caso della riflessione femminista, che non si applichi più la nozione di individuo sia all’uomo sia alla donne, pur nel riconoscimento della loro differenza, ma che si pensino perlomeno due soggetti di diritto, quello maschile e quello femminile – incontra anche il problema delle «intersezionalità». È il caso, per esempio dell’«intersezione» fra razzismo e sessismo.

 

Come hanno messo in luce i teorici dell’«intersezione» (16), che alla prospettiva femminista coniugano quella dell’appartenenza alle minoranze razziali, mettendo in evidenza il profilo dell’intersectionality, la subordinazione razziale si accompagna spesso, ed è intrinsecamente connessa, con altre forme di subordinazione (di classe, di genere ecc.). Un aspetto che secondo tali teorici non sarebbe preso nella dovuta considerazione proprio dagli studiosi critici della razza. Le Critical Race Theories non riuscirebbero, infatti, a permettere un’analisi del sessismo e del sistema maschile; non tenendo conto dell’«intersezione» fra razzismo e sessismo, non articolerebbero pienamente la reale condizione di subordinazione delle donne black. La stessa critica ricade comunque anche sulle teorie giuridiche femministe, che non giungerebbero a considerare l’esperienza e le aspirazioni delle donne non bianche. Entrambe le teorie non articolerebbero appieno la reale condizione di subordinazione delle donne nere. La critica femminista nera ha messo in luce che «né la politica di liberazione nera, né la teoria femminista possono ignorare le esperienze di intersezione di coloro che i movimenti rivendicano come loro rispettivi membri costituenti» (17).

 

Se nessuna policy può, d’altra parte, essere sintonizzata su soggetti segnati allo stesso tempo da più forme di discriminazione sociale e se lo stesso diritto ha in sé limiti strutturali tali da rendere impossibile il riconoscimento di soggetti non monolitici (18), il fatto di essere titolari di diritti «speciali» in quanto persone appartenenti a minoranze razziali non necessariamente significa libertà dall’essere designati (e subordinati) in base al colore della pelle.

 

Le teorie dell’intersezionalità, infatti, non fanno che portare a galla i limiti strutturali del diritto stesso, ovvero come quest’ultimo comprima le forme di vita e determini una frammentazione dell’individualità. Il diritto opera sempre per generalizzazioni e quindi come tale seleziona alcuni tratti, alcune caratteristiche – ossia seleziona come rilevanti alcuni tratti di somiglianza fra casi –, sopprimendone sempre altri, sopprimendo come irrilevanti tratti di dissomiglianza fra essi. E il linguaggio dei diritti è tutto interno al discorso del diritto: in realtà quello a cui assistiamo è la moltiplicazione dei soggetti «monolitici» del diritto, mentre la struttura dell’ordinamento giuridico rimane la stessa a prescindere dalle pretese soggettive di inserimento all’interno dell’orbita del sistema giuridico stesso. È la struttura stessa del diritto a non poter riconoscere soggetti complessi e compositi, ma solo tanti «diversi» soggetti normativizzati, che neutralizzano proprio le «differenze». Le concrete particolarità che differenziano un membro del genere umano dall’altro si dissolvono nell’astrazione del soggetto giuridico in generale: esso, infatti, appare un fattore di espropriazione di soggettività dal momento che il diritto, mutando gli individui in soggetti giuridici, riduce la sostanza materiale della soggettività ad appendice del sistema normativo. La connessione fra inclusione e diritti permette l’accesso alla comunità politica di un individuo particolare, che tuttavia in quel momento viene reso soggetto omogeneo: nel momento in cui un individuo chiede di essere incluso in una posizione, questa è già mediata giuridicamente e determina automaticamente il soggetto come soggetto confinato. Le condotte umane, insomma, finiscono sempre a vivere dentro l’oggettività dei tipi legali, dentro corpi normati – e perciò normalizzati –, e il rischio è quello di vedere rinchiusa nel soggetto giuridico la ricchezza di soggettività politica che si vorrebbe espressa.

 

Se, però, la «cecità al colore» era certamente più propensa ad accrescere il privilegio del soggetto bianco, eclissando i bisogni dei soggetti razzialmente subordinati, allora il vero merito di politiche quali le azioni affermative è quello di avere reso visibili le invisibili iniquità celate dalla «cecità al colore». Le affirmative actions portano quindi a visibilità il carattere escludente del diritto e dei diritti, cercando sì di compensare i pregiudizi e le esclusioni delle pratiche istituzionali, ma allo stesso tempo portando con sé il rischio di non articolare a pieno la condizione di subordinazione economico-sociale. L’elemento emancipativo dei diritti e la politica dei diritti deve essere ricercata, non nella trascrizione procedurale e normativa delle rivendicazioni che sono appunto l’oggetto dei diritti, ma nelle singolarità delle insorgenze soggettive, che provocano tensione nella struttura stessa del diritto. Se i diritti prentendono di essere distanti da qualsiasi contesto storico, culturale e sociale, la misura dell’efficacia politica dei diritti richiede un alto grado di specificità storica e sociale, vale a dire il calcolo del valore di emancipazione politica insito nel linguaggio dei diritti in base proprio al tempo storico, al potere sociale e al contesto culturale nel quale si situa (19).

 

L’atteggiamento verso le affirmative actions, allora, non può che essere, ad oggi, un atteggiamento laico: esse hanno una mera funzione tattica, dal momento che come rimedi basati sulla razza diminuiscono effettivamente la discriminazione razziale e indeboliscono gli stereotipi e i pregiudizi verso le minoranze marginalizzate, tentando di contenere il razzismo nella società e di incidere sull’esistente «senso comune» trasformandolo. Partendo da una realistica valutazione del dato sociale, ovvero dal privilegio effettivo che accompagna la pelle «bianca», si possono definire pragmaticamente le azioni affermative come una tattica efficace per intervenire sulle condizioni di subordinazione economica in cui versa la maggioranza degli afroamericani, senza aggirare, però, il problema dei confini razziali e dell’eredità storica della schiavitù e della discriminazione vivo negli Stati Uniti. Ciò dovrebbe permettere anche alle società europee, segnate da irresistibili fenomeni di migrazione, di non sottovalutare il potere che le istituzioni, giuridiche e politiche, hanno di porre le basi per realtà discriminatorie.

 

In conclusione si può forse porre la questione nei termini in cui venne posta da Du Bois quasi un secolo fa a proposito della «segregazione» negli anni del New Deal: «abbiamo forse intenzione di metterci da parte, di rifiutare l’inevitabile e indispensabile aiuto del governo perché in primo luogo vogliamo abolire la linea del colore? Non significherebbe soltanto scagliarsi lancia in resta contro i mulini a vento; se non facciamo attenzione, rischierebbe di convertirsi in un suicidio di razza» (20).

NOTE

 

1) M. Barberis, Apologia della vecchietta, ovvero Surtout, pas trop de zèle, in  http://www.juragentium.unifi.it. Adotto uno degli approcci caratteristici della Critical Race Theory, ovvero quello dello story telling. Esso, come ha puntualmente osservato Mathias Moschel, «riflette una metodologia e strategia retorica davvero inconsueti. Più che attraverso le statistiche o l’analisi giuridica, tale approccio permette il passaggio da dati generali o astratti a specifiche esperienze personali, mettendo così a nudo – in modo sovversivo – le strutture egemoniche e gli interessi di coloro che stanno al potere» (M. Möschel, La Critical Race Theory: storia e descrizione di un movimento, ivi). Una rassegna su questa metodologia si trova in Symposium, Legal Storytelling, in «Michigan Law Review», LXXXIII (1989), p. 2073. Altri esempi in P.J. Williams, The Alchemy of Race and Rights, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 1991.

2) Sullo stereotipo cfr. F. Schauer, Profiles, Probabilities and Stereotypes, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 2003 (di prossima traduzione presso il Mulino). Per un’analisi del fenomeno del pre-giudizio si può vedere P.-A. Taguieff, La forza del pregiudizio: saggio sul razzismo e sull’antirazzismo, Il Mulino, Bologna 1994.

3) In proposito si veda il contributo in questo volume di Marco Goldoni.

4) Cfr., in proposito, S. Mezzadra, Il New Deal sulla linea del colore. Il problema della riforma e lo spazio della democrazie in W.E.B. Du Bois, in L’Occidente sull’Atlantico, a cura di M. Ricciardi, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), in corso di pubblicazione.

5) Cfr. in proposito Cheryl I. Harris, L’azione affermativa come strategia per delegittimare la bianchezza come interesse proprietario, K. Thomas-Gf. Zanetti, a cura di, Legge, razza e diritti, Diabasis, Reggio Emilia 2005, pp. 153 ss.

6) Ivi, p. 155.

7) Si veda, in questo stesso volume, il contributo di Thomas Casadei.

8) A questo proposito Marco Goldoni nel suo contributo al Forum di «Jura gentium» sottolinea come ci siano alcune posizioni conservatrici che sostengono che il racial profiling vada proprio e anche a vantaggio delle classi razzialmente subordinate perché ridurrebbe soprattutto i crimini intrarazziali, e che quindi queste classi avrebbero un interesse diretto nel racial profiling (M. Goldoni, La discriminazione di profilo: il Racial Profiling, <www.juragentium.unifi.it>).

9) In proposito cfr. G. Liguori, «Senso comune» e «buon senso» nei Quaderni dal Carcere, Relazione per il Seminario sul lessico dei Quaderni della International Gramsci Society Italia, in http://www.gramscitalia.it/senso.htm, Roma, 13 maggio 2005.

10) Cfr. R. Delgado (con J. Stefancic), Critical Race Theory: The Cutting Edge, Temple University Press, Philadelphia 1995, p. XIV. Vedi anche in proposito V.C. Romero, Racial Profiling: “Driving while Mexican” and Affirmative Action, in «Michigan Journal of Race and Law», (2000), n. 6, pp. 195 ss.

11) Cfr. in proposito N. Gotanda, «La nostra costituzione è cieca rispetto al colore»: una critica; in K. Thomas, Gf. Zanetti, a cura di, Legge, razza e diritti, cit., pp. 27-70.

12) K.W. Crenshaw, Legittimazione e mutamento nelle norme contro la discriminazione, in K. Thomas, Gf. Zanetti, a cura di, Legge, razza e diritti, cit., pp. 111 e ss., p. 114.

13) Ivi, pp. 121 ss.

14) In proposito N. Gotanda, «La nostra costituzione è cieca rispetto al colore»: una critica, in K. Thomas, Gf. Zanetti , a cura di, Legge, razza e diritti, cit., p. 63.

15) Cfr. G. Torres e L. Guiner, Il canarino e la nozione di political race, K. Thomas, Gf. Zanetti , a cura di, Legge, razza e diritti, cit., pp. 127-141.

16) Vedi ad esempio, P.M. Caldwell, A Hair Piece: Perspectives on the Intersection of Race and Gender, in «Duke Law Journal», XLI (1991), pp. 365 ss.; P.J. Smith, We Are not Sisters: African-American Women and the Freedom to Associate and Dissociate, in «Tulane Law Review», LXVI (1992), pp. 1467 ss. e A. Harris, Race and Essentialism in Feminist Legal Theory, in «Stanford Law Review», XLII (1990), pp. 581 ss.

17) K. Crenshaw, Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics, in «Chi. Legal F.», (1989), pp. 139 ss., a p. 166. È dalla messa a fuoco dei limiti della Critical Race Theory e delle teorie giuridiche femministe che scaturisce il Critical Race Feminism: per una panoramica, si veda Critical Race Feminism: A Reader, ed. by A.K. Wing, New York University Press, New York 20032.

18) In proposito mi permetto di rinviare a C. Margiotta, I diritti e l’inflazione dei soggetti, in «Filosofia politica», XIX (2005), n. 3, pp. 415 ss.

19) Cfr. W. Brown, States of Injury, Princeton University Press, Princeton 1995, cap. 5.

20) W.E.B. Du Bois, Segregation in the North (April 1934), in The Emerging Thought of W.E.B. Du Bois. Essays and editorials from the Crisis, with an introduction, commentaries, and a personal memoir by Henry Lee Moon, Simon and Schuster, New York (N.Y.) 1972, pp. 208. Cfr. in proposito sempre S. Mezzadra, op. cit.

 

 

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3 Commenti

  1. E’ difficile commentare un articolo come questo. C’è solo da stare ad ascoltare, con attenzione.
    Ma forse un anneddoto può servire a capire quanto il cancro del razzismo sia connaturato all’anima americana.
    Quello che da molti viene considerato *il più grande filosofo americano*: Charles Sanders Peirce [riferimento principale del nostro maggiore intellettuale e democratico Umberto Eco] fondatore, dicono, del pragmatismo, e inventore dello stesso termine *semiotica*, racconta nelle sue opere un interessante fatto a lui occorso.
    Negli anni di fine Ottocento lavorava per la Guardia Costiera degli Stati Uniti ad un progetto inernazionale di definizione delle longitudini.
    Perchè assolvesse al meglio i suoi compiti, la Guardia Costiera gli mise a disposizione uno speciale orologio d’oro, che sparì dalla sua cabina durante un suo viaggio in nave.
    Il nostro Peirce, chiamato un ufficiale, non ebbe tentennamento alcuno, e chiese chegli venissero portati davanti “tutti i camerieri negri ” che servivano nella nave.
    E senza alcun tentennamento – una volta che ebbe davanti i *negri* – e senza averlo mai visto di persona – ma servendosi delle stesse capacità messe in atto nel “Nome della rosa”, che adesso capiamo trattarsi di capacità “magiche”, al contrario di quelle “razionali” messe in funzione nei romanzi di Conan Doyle – indicò il ladro.
    Ebbe sì un dubbio: se era giusto rendere pubblica quella che considerava la sua legittima capacità di lettura “semiotica”.

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andrea inglese
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Andrea Inglese (1967) originario di Milano, vive nei pressi di Parigi. È uno scrittore e traduttore. È stato docente di filosofia e storia al liceo e ha insegnato per alcuni anni letteratura e lingua italiana all’Università di Paris III. Ora insegna in scuole d’architettura a Parigi e Versailles. Poesia Prove d’inconsistenza, in VI Quaderno italiano, Marcos y Marcos, 1998. Inventari, Zona 2001; finalista Premio Delfini 2001. La distrazione, Luca Sossella, 2008; premio Montano 2009. Lettere alla Reinserzione Culturale del Disoccupato, Italic Pequod, 2013. La grande anitra, Oèdipus, 2013. Un’autoantologia Poesie e prose 1998-2016, collana Autoriale, Dot.Com Press, 2017. Il rumore è il messaggio, Diaforia, 2023. Prose Prati, in Prosa in prosa, volume collettivo, Le Lettere, 2009; Tic edizioni, 2020. Quando Kubrick inventò la fantascienza. 4 capricci su 2001, Camera Verde, 2011. Commiato da Andromeda, Valigie Rosse, 2011 (Premio Ciampi, 2011). I miei pezzi, in Ex.it Materiali fuori contesto, volume collettivo, La Colornese – Tielleci, 2013. Ollivud, Prufrock spa, 2018. Stralunati, Italo Svevo, 2022. Romanzi Parigi è un desiderio, Ponte Alle Grazie, 2016; finalista Premio Napoli 2017, Premio Bridge 2017. La vita adulta, Ponte Alle Grazie, 2021. Saggistica L’eroe segreto. Il personaggio nella modernità dalla confessione al solipsismo, Dipartimento di Linguistica e Letterature comparate, Università di Cassino, 2003. La confusione è ancella della menzogna, edizione digitale, Quintadicopertina, 2012. La civiltà idiota. Saggi militanti, Valigie Rosse, 2018. Con Paolo Giovannetti ha curato il volume collettivo Teoria & poesia, Biblion, 2018. Traduzioni Jean-Jacques Viton, Il commento definitivo. Poesie 1984-2008, Metauro, 2009. È stato redattore delle riviste “Manocometa”, “Allegoria”, del sito GAMMM, della rivista e del sito “Alfabeta2”. È uno dei membri fondatori del blog Nazione Indiana e il curatore del progetto Descrizione del mondo (www.descrizionedelmondo.it), per un’installazione collettiva di testi, suoni & immagini.
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