Specie non protette
Poco più di un mese fa, l’omicidio di una giovane donna italiana, secondo l’accusa, ad opera di un immigrato rumeno scatenò immediatamente gli spiriti animali della permanente “emergenza sicurezza”, che nella variante scaturita da questo tragico fatto assunse i tratti somatici granguignoleschi della “razza rumena”.
Quella presunta emergenza, letteralmente costruita nel laboratorio bipartisan degli orrori, tra strilli di avvoltoi di destra e ruggiti di conigli di sinistra, mise in luce, secondo costoro, le presunte lacune o addirittura “il lassismo” del nostro ordinamento verso quegli odiosi titolari di licenza di uccidere e rubare che sono i migranti, specie se rumeni.
Nel nostro codice penale il furto di una scatoletta di tonno in un supermercato è punito con una pena che può arrivare a 10 (dieci) anni.
Quanto alla legislazione sui migranti, o meglio sui “clandestini”, non dovrebbe essere necessario, ci si augura, ricordare le numerose perle di “lassismo” normativo inanellate in questa materia dalla prestigiosa compagine di legislatori liberali Turco-Napolitano-Bossi-Fini-Pisanu.
Ciononostante, da quel fatto di cronaca nera, indubbiamente terribile, ma purtroppo non più di tanti altri, derivò in tempo reale un nobile decreto – legge: l’ennesimo prezioso pacchettino – sicurezza che, per riempire i fantomatici buchi nelle maglie della nostra rete repressiva (sempre ed esclusivamente, s’intende, destinata ad intrappolare ogni tipo di delinquenti, purchè rigorosamente povericristi), tra le altre sue chicche di civiltà giuridica conteneva l’istituzione di una mini-deportazione su base etnica, prontamente avviata dagli zelanti funzionari di uno Stato che, per definizione, è un delizioso giardino di legalità, amorevolmente coltivato anzitutto dalle sue classi dirigenti.
La scorsa settimana, in una fabbrica di Torino, sei sventurati lavoratori (l’ultimo si è spento ieri 19.12.2007 N.d.C.) sono stati uccisi in un incendio scoppiato nella linea di produzione numero 5 di quello stabilimento.
Un incendio propagatosi perché gli estintori erano scarichi e le manichette dell’acqua rotte; perché la manutenzione dei dispositivi di sicurezza, in una fabbrica che stava sbaraccando, non la faceva più nessuno.
Secondo i compilatori bipolari dell’agenda unica degli allarmi e delle paure nazionali, quegli operai sono stati uccisi dall’incendio. E basta.
Gli stessi avvoltoi che levano alti i loro gridi contro ogni rapina in villa commessa “dagli slavi”, gli stessi conigli che ruggiscono imperiosamente alla tolleranza zero ad ogni scippo commesso “dai clandestini”, in questi casi, quando si tratta solo di qualche normale morte operaia sul posto di lavoro (praticamente fisiologica, secondo alcuni degni imprenditori), ritrovano l’aplomb dello statista, l’analisi dotta e distaccata del fine giurista.
Secondo questa augusta vulgata, contro i padroni che calpestano sistematicamente le più elementari regole in materia di sicurezza dei loro dipendenti sul posto di lavoro “non servono nuove norme più severe, basta applicare quelle che già ci sono.”
La nostra normativa antinfortunistica in materia di pericolo di incendio in fabbrica prevede che “nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio [….] devono essere predisposti mezzi di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili di primo intervento. Detti mezzi devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto…” (art. 34, D.P.R. 547/55).
La violazione di questa norma da parte dei datori di lavoro e dei dirigenti è punita “con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.” (art. 389).
Fino a che in quella fabbrica infernale di Torino continuava, per un caso fortuito e fortunato, a non verificarsi il fattaccio, pur in quelle condizioni di criminale sfacelo delle più basilari misure di sicurezza, padroni, capi e capetti della Thyssen-Krupp, che pure avevano creato quelle condizioni, se beccati avrebbero rischiato al massimo l’arresto fino a quattro mesi o l’ammenda fino a lire cinque milioni.
A sentire il coro bipartisan delle voci tonitruanti “della sicurezza”, inopinatamente affievolitesi sino a degradare al rango di autentiche voci bianche quando è in gioco quella sottospecie di sicurezza che è quella dei lavoratori, questa sarebbe la sanzione penale sufficiente a spingere gli imprenditori a rispettare un precetto vitale, come dimostrano tragicamente i fatti di Torino, per la tutela dei lavoratori in fabbrica, come quello su citato in materia di mezzi di prevenzione antiincendi.
Cosa deve accadere perché per una volta, una soltanto, ci venga risparmiato lo spettacolo indecente di uomini politici o addirittura di uomini di governo che, in una materia ed in un momento del genere, ci imbrogliano spudoratamente oppure, in alternativa, che non sanno letteralmente di cosa stanno parlando, lasciando al lettore la valutazione su quale delle due ipotesi sia più degradante per un “governante”?
Il 24 aprile scorso il governo ha presentato un disegno di legge in materia di tutela penale dell’ambiente che tende a far finalmente diventare i reati ambientali delitti (il genere più grave di illeciti penali previsto dal codice penale), da contravvenzioni (quello decisamente meno grave; per non dire, meglio, meno serio) quali sono oggi.
La legge delega n. 123 del 3 agosto scorso, in materia di “tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”, invece, prevede che i reati contro la salute e la sicurezza sul lavoro, cioè quelle dei lavoratori e delle lavoratrici, contravvenzioni erano e tali restino.
Con tutto quello che questa fulgida scelta del legislatore di centrosinistra (con l’ovvia astensione del centrodestra) comporta in termini anzitutto di effettiva applicabilità della sanzione, ossia di serietà della stessa, dato che, indipendentemente dal, già di loro tragicomico, merito quantitativo, comunque si tratta e si tratterà di pene che in 9 casi su 10 non vengono e non verranno mai comminate, e men che meno eseguite, per la semplice, notoria ragione che un reato contravvenzionale si prescrive, cioè si estingue, in quattro anni; un termine nel quale un processo penale di solito è ancora ai suoi primi vagiti.
Forse, insieme alle, comunque benemerite, campagne di adozione degli alberi di arance siciliane e dei ratti di laboratorio, bisognerà iniziare a pensare di avviare una campagna di adozione degli esemplari di quella specie sempre meno protetta che è la specie umana lavoratrice.
Fasano, 20/12/2007
“La legge delega n. 123 del 3 agosto scorso, in materia di “tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”, invece, prevede che i reati contro la salute e la sicurezza sul lavoro, cioè quelle dei lavoratori e delle lavoratrici, contravvenzioni erano e tali restino”
Volete mettere rubare una scatoletta di tonno…
Grazie dell’articolo a NI e a Stefano.
terrificante, forse hanno preso esempio dalla legislazione dell’avanzato Myanmar; mestamente grazie.
Deficit demografico: l’opzione immigrazione
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/047-17502-007-01-01-908-20080107STO17493-2008-07-01-2008/default_it.htm
C’è sopratutto da notare la schizofrenia di personaggi come Giuliano Amato che di notte legge Bauman, – un sociologo che smaschera le politiche securitarie come una dichiarazione involontaria d’impotenza dello stato – e di giorno sbraita contro il culturalume e gli intelllettuali